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Il D.Lgs n. 31 del 2 febbraio 2001 e successivi - confermato dalla Delibera 877/2011 del Comune di Napoli - comporta degli obblighi per l'Amministratore di Condominio, cui compete il compito di provvedere che l'acqua che fuoriesce dai rubinetti utilizzata per il consumo umano sia "salubre e potabile". Il Decreto in discorso recepisce la Direttiva n. 98/83/CE del 3/11/1998 che stabilisce il criterio generale sulle acque destinate al consumo umano per garantirne la salubrità e la pulizia (art. 1). Inoltre viene prescritto che le acque destinate al consumo umano non devono contenere nè microrganismi, nè altre sostanze in quantità tali da rappresentare un possibile pericolo per la salute umana (art. 4). Viene, inoltre, definito responsabile per gli Edifici e le Strutture il Gestore ed il Titolare della Struttura, o l'Amministratore di Condominio, il quale deve assicurare che i valori di parametro, fissati nell'Allegato 1 della Legge, siano mantenuti fino al punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto. E’ richiesto dal Decreto che i controlli analitici vengano effettuati, una volta l’anno per consumi globali inferiori a 100m³/giorno, in autocontrollo in un numero tale da garantire che sia sempre garantita la potabilità dell’acqua e quindi a discrezione dell’amministratore di cui se ne assume la responsabilità. I risultati delle analisi debbono essere conservati obbligatoriamente per 5 anni.
E’ necessario un prelievo per ogni montante, al piano terra ed al piano possibilmente più alto in ogni scala del condominio, della quantità di acqua da analizzare, utilizzando recipienti sterili di vetro opaco, od equivalenti.
A tal scopo deve essere predisposto:
- Quaderno delle acque
- Piano di auto controllo
- Analisi chimiche e microbiologiche
Per maggiori informazioni sui servizi di controllo qualità acque potabili a Napoli, non esitate a contattarci.