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News » Notizie e articoli

  • 13/12/2019
  • Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la proroga relativa all’applicazione della legge regionale sulle emissioni di gas RADON.

    Al momento la normativa italiana (D.Lgs. 17.03.1995, n°230, modificato dal D.Lgs. 26.05.2000, n°241) prevede l’obbligo di determinazione l’esposizione al gas RADON solo per gli esercenti di attività lavorative (incluse le scuole) durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposte in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei (interrati e/o seminterrati).

    Il limite, detto livello di azione, per tali ambienti di lavoro è di 500 Bq/mc, superato il quale “l’esercente pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello”.

    Inoltre, in attuazione agli articoli 17 e 28 del D.Lgs. del 09.04.2008, n°81. (c.d. Testo unico della Sicurezza sul lavoro), il datore di lavoro è tenuto alla valutazione di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro di natura: fisica, chimica, biologica, ecc.

    Con la Legge Regionale Campania del 04.12.2019, n°26, che ha modificato la Legge Regionale Campania del 08.07.2019, n°13 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”, il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 27 novembre, ha sospeso i termini per gli adempimenti della legge regionale n°13/2019 fino alla emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge delega nazionale n°117 del 04.10.2019, ma nel contempo non ha abrogato la legge e, quindi, l’articolo 4 (Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti), anzi ha provveduto ad abbassare ulteriormente il livello limite di riferimento previsto dalla normativa nazionale da 500 Bq/mc a 300 Bq/mc.

    La Legge Regionale Campania 08.07.2019, n°13, così come modificata, con la sola sospensione dei termini rende ancora più attuale, sia la normativa del D.Lgs. 17.03.1995, n°230, modificato dal D.Lgs. 26.05.2000, n°241, sia gli articoli 17 e 28 del D.Lgs. del 09.04.2008, n°81.

    In sostanza, se precedentemente alla Legge Regionale Campania del 08.07.2019, n°13 l’assenza del monitoraggio RADON era sanzionabile per determinate casistiche solo da parte dalle U.O.P.C. e S.P.S.A.L. delle A.S.L., attualmente, non solo sono state allargate le casistiche degli immobili e dei livelli di piano assoggettati al monitoraggio RADON, così come specificate dalle lettere a) e b) dall’art. 4 della legge regionale approvata e vigente, ma gli stessi Uffici Tecnici Comunali e SUAP sono stati obbligati alla verifica, nonché alla vigilanza ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 06.05.2001, n°380, sull’avvenuto inizio, oppure sull’avvenuta conclusione del monitoraggio RADON, da parte degli esercenti attività (art. 4 della L.R.), oppure al momento della presentazione di un nuovo progetto edilizio e Segnalazione Certificata di Agibilità (art. 3 della L.R.), ecc.

    In conclusione, le leggi nazionali e soprattutto la stessa Legge Regionale Campania del 08.07.2019, n°13, di cui non è stato assolutamente abrogato l’articolo 4 (Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti) ha lasciato in essere, in Regione Campania, la necessità di verificare il livello limite di riferimento previsto dalla normativa regionale  a 300 Bq/mc di concentrazione del gas RADON, ai fini della validità della certificazione dell’agibilità degli esercenti attività (art. 4 comma 2 e 3 della Legge Regionale 8 luglio 2019, n. 13, così come modificata dalla Legge Regionale del 4 dicembre 2019, n. 26).