Valutazione Rischio agenti chimici

In molti luoghi di lavoro è presente un rischio spesso sottovalutato, ovvero quello chimico. In queste aziende si utilizzano sostanze chimiche che possono arrecare danni alla salute e minare la sicurezza dei lavoratori.

Nessuno, per esempio, penserebbe mai che un salone di parrucchiere possa esporre i dipendenti all’inalazione di sostanze chimiche. Eppure, è ciò che succede. Anche chi si occupa di pulizie, riparazioni di svariati oggetti e macchinari, chi lavora nell’edilizia è esposto ad agenti chimici che potrebbero recare danno al suo organismo. Non di rado, anche in ambito domestico, durante operazioni di pulizia, si è assistito a fenomeni di intossicazione dovuti ad uso improprio di miscele di sostanze quali ad esempio candeggina (NaClO ipoclorito di sodio) ed acido muriatico (HCl acido cloridrico) la cui reazione produce cloro gassoso (Cl2) tossico per inalazione.

In ambito lavorativo l’insorgenza del rischio da agenti chimici, normato dal Titolo IX del d.lgs. 81/2008, si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro sono contemporaneamente presenti due fattori:

  • pericolo derivante dall’agente chimico 
  • esposizione ovvero le condizioni che possono portare il lavoratore nell’area di azione dell’agente chimico, legate alle modalità operative.

Il rischio si può esprimere, dal punto di vista matematico, come una funzione di pericolo ed esposizione:

  • Rischio = f (Pericolo, Esposizione)

Si possono distinguere:

  • rischi per la sicurezza, legati ai pericoli fisici degli agenti chimici (Regolamento CE n. 1272/2008 – CLP)
  • rischi per la salute, legati ai pericoli per la salute umana (Regolamento CE n. 1272/2008 – CLP)
  • rischi per l’ambiente, legati agli effetti esercitati da una sostanza o miscela una volta immessa nell’ambiente.

Ai fini della tutela dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti chimici, la normativa prende in considerazione soltanto i rischi per la sicurezza e quelli per la salute.
Per una trattazione specifica, si rimanda al disposto normativo in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, con particolare riferimento alla protezione dagli agenti chimici, trattata al Titolo IX “Sostanze pericolose” Capo I (da art. 221 a art. 232).

Gli agenti chimici pericolosi possono indurre effetti dannosi, più o meno gravi (intossicazione, malattia professionale, morte) sull’organismo che ne subisce l’azione, in funzione delle specifiche proprietà chimico-fisiche e tossicologiche, delle modalità di utilizzo degli stessi e della dose assorbita.

Ai fini della valutazione del rischio la rappresentazione delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche degli agenti chimici avviene mediante specifiche categorie o classi di pericolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nella fattispecie attualmente si fa riferimento al regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. per le sostanze, a eccezione delle deroghe.
 

La classificazione della pericolosità per la salute deriva da criteri tossicologici.

La tossicità di un agente chimico si esplica:

  • a seguito di assorbimento successivo all’esposizione (inalazione, contatto, ingestione), mediante il superamento delle naturali barriere ed il raggiungimento degli organi bersaglio dell’organismo;
  • in funzione della dose assorbita a cui concorrono molti fattori:
    • concentrazione dell’agente nell’ambiente (se aero disperso)
    • temperatura e umidità ambientale
    • stato fisico (solido, liquido, gassoso)
    • volatilità (se liquido) o granulometria (se solido)
    • uso di Dpi.

Valutazione Rischio agenti chimici: domande e risposte

Secondo l’art.223 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro valuta preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Nella valutazione medesima il datore di lavoro include le attività, comprese la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.

Il Titolo IX, capo I, del d.lgs. 81/2008 tratta la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro.

La valutazione deve considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione, e quella per assorbimento cutaneo.
In caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, è necessario valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici. Se si avvia una nuova attività con presenza di agenti chimici pericolosi, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio, e attuare le relative misure di prevenzione.

Misure di contenimento dei rischi dati dalle sostanze chimiche pericolose

Il documento di valutazione rischio chimico negli ambienti di lavoro sulla base del Titolo IX, capo I del d.lgs. 81/2008 ha la finalità di consentire al datore di procedere con una valutazione dei rischi approfondita e adottare le migliori misure di gestione del pericolo.

Il datore di lavoro aggiorna il documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione (Es: introduzione di un nuovo prodotto chimico, significative modifiche sui quantitativi utilizzati, introduzione di nuove mansioni esposte ecc…). L’aggiornamento del documento di valutazione rischio chimico non ha cadenza periodica definita, ma dipende da quando cambiamo i criteri e le condizioni d’uso degli agenti chimici pericolosi.

Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare diverse tipologie di sanzioni al Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Normative di riferimento

I rischi chimici sul luogo di lavoro sono regolamentati dalla normativa
Il rischio chimico è uno dei più sottovalutati nei luoghi di lavoro

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