Valutazione Rischio Roa

Tra gli agenti fisici che possono arrecare danni ai lavoratori con cui entrano a contatto, vi sono le radiazioni ottiche. Individuate dal D.Lgs 81/08 e dalla Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, questi fattori di rischio devono essere attentamente presi in considerazione da ogni datore di lavoro in fase di valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi specifica da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) riguarda tutte le attività in cui occorre verificare, analizzare, identificare i livelli di esposizione dei lavoratori che utilizzano attrezzature (sorgenti) in grado di generare ROA. Il rispetto dei limiti di esposizione garantisce una protezione dei lavoratori esposti a ROA dagli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Esempi di attività in cui potrebbero essere presenti tali sorgenti sono:

  • Dermatologia/Estetica
  • Forni di fusione metalli/vetro
  • Metalmeccanica (qualsiasi attività con fasi lavorative di saldatura , fotoincisione, taglio laser)
  • Laboratori con lampade germicida
  • Carrozzerie (se in possesso di lampade IR per essiccazione)

 

Le radiazioni ottiche artificiali sono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in:

 

Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;

Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti. Le sorgenti di radiazioni coerenti emettono radiazioni in fase fra di loro (ovvero i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da LASER (amplificazione di luce mediante emissione stimolata da radiazione) , mentre le sorgenti di radiazioni non coerenti emettono radiazioni sfasate e sono qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione LASER. Le radiazioni ottiche artificiali sono dannose per l’uomo perché un’esposizione eccessiva danneggia, a vari livelli di gravità in base al tipo e entità delle radiazioni ottiche artificiali e alla sensibilità individuale, l’occhio (cristallino, cornea, retina) e la cute, provocando ustioni, cataratta, fotosensibilizzazione o altre manifestazioni patologiche.

Normative di riferimento

Allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08 – Limiti di esposizione alle ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali);

Direttiva 2006/25/CE del parlamento e del consiglio del 5 aprile 2006 – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute, relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CE);

UNI EN 14255 – 1 – 2005: Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti – Parte 1: radiazioni ultraviolette emesse da sorgenti artificiali nel posto di lavoro;

UNI EN 14255 – 2 – 2006: Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti – Parte 2: Radiazioni visibili ed infrarosse emesse da sorgenti artificiali nei posti di lavoro;

UNI EN 14255 – 4 – 2007: Terminologia e le grandezze da utilizzare per le misurazioni.

Valutazione Rischio Roa: domande e risposte

Il rischio da radiazioni ottiche artificiali è piuttosto diffuso, in quanto diverse sorgenti artificiali di radiazioni ottiche possono essere presenti nei luoghi di lavoro, in modo più frequente soprattutto in particolari comparti produttivi.

L’Art. 216 del D.Lgs. 81/08 richiede infatti al datore di lavoro l’identificazione dell’esposizione e la valutazione dei rischi prescrivendo che nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, valuti e, quando necessario, misuri e/o calcoli i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori

Se la valutazione dei rischi da ROA individua il superamento dei valori limite, allora il datore di lavoro deve definire un programma d’azione che comprende misure tecniche e organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite.

La valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) deve essere rielaborata, in collaborazione con il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ogni quattro anni o in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute di tutti i lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare diverse tipologie di sanzioni al Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Normative di riferimento

Compito del datore di lavoro è verificare, analizzare, identificare i livelli di esposizione dei lavoratori che utilizzano attrezzature (sorgenti) in grado di generare radiazioni ottiche artificiali

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