Valutazione rischio MMC

Cos’è il Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi? Secondo il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008, per Movimentazione Manuale di Carichi si intende: “L’insieme di tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per il lavoratore.”

Le patologie legate alla presenza di tale rischio sono alla base dell’insorgenza di circa l’80% delle patologie legate all’apparato muscolo-scheletrico, ed in particolare nei soggetti esposti si riscontrano spesso:

  • artrosi
  • ernia del disco
  • lombalgia e lombo sciatalgia
  • strappi muscolari
  • lesioni dorso-lombari gravi

Valutazione rischio MMC: domande e risposte

Se il Datore di Lavoro, dopo aver effettuato l’analisi di tutti i rischi della sua realtà aziendale, accerta che tale rischio sia presente, è tenuto, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, ad attuare un’analisi specifica del rischio da movimentazione manuale dei carichi e a pianificare procedure e sorveglianza sanitaria per i propri lavoratori.

La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), con particolare riferimento alle operazioni di sollevamento e abbassamento, si avvale di più metodi. Tra i più utilizzati:

  • Metodo Liberty Mutual (Tabelle di Snook e Ciriello per sollevamento ed abbassamento)
  •  Equazione NIOSH (revisione 1994)
  •  Norma ISO 11228-1 (per operazioni di sollevamento e trasporto).

Per prevenire l’insorgere di disturbi muscolo-scheletrici tra i lavoratori, il Datore di Lavoro deve accertarsi che vengano attuati:

  • Corretta postura
  • Movimentazione ergonomica
  • Igiene del rachide

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute degli addetti alla movimentazione manuale dei carichi, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare diverse tipologie di sanzioni al Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Normative di riferimento

Il datore di lavoro è responsabile per tutte le operazioni che comportano spostamento, carico o spinta di carichi a mano
La normativa è articolata ed è importante conoscere adempimenti e sanzioni

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