Requisiti luoghi di lavoro

La normativa vigente (D. Lgs. 81/2008) definisce i luoghi di lavoro non solo come i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro ma anche come un luogo accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Un luogo di lavoro in sostanza non deve solo rispondere a quelle che sono le esigenze dell’attività produttiva e lavorativa che viene svolta ma deve rispondere a tutte le disposizioni della normativa atte a garantire al lavoratore un ambiente di lavoro salubre che favorisca lo svolgimento delle mansioni di ogni addetto in piena sicurezza e salute.

La classificazione e i requisiti del luogo di lavoro

Si definiscono luoghi di lavoro tutti quei luoghi in cui viene svolta una attività lavorativa in qualsiasi ramo o forma aziendale e possono essere classificati nel modo seguente.

Laboratori

Sono ambienti di lavoro chiusi in cui vengono svolte le attività lavorative proprie del processo produttivo di una azienda, indipendentemente dalla natura e dal numero di lavoratori subordinati utilizzati.

Uffici

Sono ambienti chiusi in cui vengono svolte attività di carattere amministrativo, direzionale o libero professionale, siano esse svolte autonomamente che a servizio di prevalenti attività produttive o commerciali, quali:

  • uffici amministrativi e direzionali, studi professionali e simili;
  • sale riunioni, sale di attesa, sale consultazione e simili.

Ambienti di supporto

Sono locali chiusi adibiti a funzioni non direttamente connesse con l’attività dell’azienda ma necessari a garantirne il buon funzionamento con particolare riferimento alle esigenze degli addetti, quali:

  • refettori, mense ed altri locali aziendali di uso comune;
  • ambulatori, camere di medicazione e simili;
  • locali destinati al riposo degli addetti e simili.

Ambienti di servizio

Sono ambienti di servizio i locali chiusi adibiti a funzioni accessorie rispetto a quelle indicate in precedenza che, per loro natura, non presuppongono la permanenza continuativa di addetti, quali:

  • spogliatoi, servizi igienici, wc, docce e simili;
  • spazi di distribuzione e disimpegno in genere;
  • magazzini e archivi che non comportano la permanenza continuativa di persone

Caratteristiche e dotazioni

Servizi igienico-assistenziali

Quando non diversamente disposto da normative specifiche, i luoghi di lavoro, qualsiasi sia l’attività e la dimensione dell’azienda, devono essere dotati di:

  • lavabi, in misura non inferiore ad 1 ogni 10 addetti (o frazione) contemporaneamente in servizio;
  • wc, in misura non inferiore ad 1 ogni 10 addetti (o frazione) contemporaneamente in servizio.

I luoghi di lavoro devono inoltre essere dotati degli ulteriori servizi igienico – assistenziali (quali docce, spogliatoi, ambulatori o camere di medicazione, refettori e locali di riposo) che risultino necessari per il disposto

Dimensioni

Gli ambienti di lavoro delle aziende che occupano più di cinque lavoratori e, in ogni caso, delle altre aziende ove vengono svolte lavorazioni che comportino la sorveglianza sanitaria devono rispettare i limiti di altezza, cubatura e superficie indicati al punto 1.2. dell’Allegato IV al Titolo II del D. Lgs. 81/08. (altezza netta pari a 3 ml). Altezze inferiori sono consentite, previa autorizzazione dall’organo di vigilanza competente per territorio, in riferimento al punto 1.2.4 dell’Allegato IV al Titolo II del D. Lgs. 81/08. 

L’osservanza dei limiti sopra citati in tema di altezza, cubatura e superficie dei locali di lavoro chiusi, è estesa a tutte le aziende, a prescindere dal numero di lavoratori impegnati, qualora l’organo di vigilanza competente ritenesse le lavorazioni eseguite pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

Posizione degli ambienti di lavoro rispetto al terreno circostante

Gli ambienti di lavoro devono essere ricavati nei locali fuori terra degli edifici od in locali che siano equiparabili a quelli fuori terra. Si considerano equiparati a quelli fuori terra, i locali che presentino un interramento medio non superiore a ml 1,20. Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica è vietato adibire ad ambienti di lavoro locali interrati e locali seminterrati che non siano equiparabili a quelli fuori terra secondo quanto disposto al comma precedente. 

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, l’utilizzo dei medesimi locali quali ambienti di lavoro potrà essere ammesso solo quando sia stata preventivamente conseguita la deroga di cui all’art. 65 del D. Lgs. 81/08.

 

Articolo 65 – Locali sotterranei o semisotterranei

  1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
  2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
  3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Normative di riferimento

FOCUS

I laboratori sono ambienti di lavoro chiusi in cui vengono svolte le attività lavorative proprie del processo produttivo di una azienda
Per locali di servizio si intendono locali chiusi adibiti a funzi oni accessorie rispetto a quelle indicate in precedenza.