Valutazione Rischio Incendio

La normativa prevede che tutte le imprese, indistintamente dal settore di appartenenza, siano esse imprese industriali, commerciali o artigianali, eseguano una valutazione del rischio incendio. Il rischio incendio infatti è uno dei primi rischi che un datore di lavoro deve valutare all’interno del luogo di lavoro in cui operano i suoi dipendenti.

È espresso obbligo di ogni datore di lavoro prendere tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e comunque di tutte le persone presenti nel luogo di lavoro.

La Valutazione del rischio antincendio è lo strumento con il quale il datore di lavoro analizza i rischi di incendio presenti in azienda e determinale misure di sicurezza antincendio da attuare.

La Valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione sono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi previsto all’art.28 del D.Lgs. n. 81/08.

Valutazione Rischio Incendio: domande e risposte

Il datore di lavoro deve sempre effettuare la valutazione del rischio incendio per i luoghi di lavoro della sua impresa (commerciale, artigianale, industriale), al fine di classificarne il rischio e consentirgli di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti.

La Valutazione del Rischio Incendio rappresenta un’analisi della specifica attività, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi di incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l’ambiente, al fine di prendere i provvedimenti eventualmente necessari per salvaguardare la sicurezza dell’attività.

In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelle indicate di seguito:

  • Compartimentazione
  • Esodo

Il documento di valutazione del rischio incendio deve essere aggiornato a seguito di modifiche sostanziali effettuate ai locali e al processo produttivo, oppure in caso di variazione significativa dei quantitativi di materiale combustibili/infiammabili presenti in azienda.

Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’ASL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare diverse tipologie di sanzioni al Datore di lavoro, che in quanto titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Normative di riferimento

Tutte le imprese devono per legge predisporre il rischio valutazione incendi
Il DVR va predisposto in ogni luogo di lavoro, secondo le normative predisposte dal D.LGS. 81/08

Ottieni gratuitamente il vademecum aggiornato su​: Valutazione Rischio Incendio