Verifica rumori molesti e normale tollerabilità
La valutazione dei danni causati dal rumore è essenziale per comprendere come la qualità della vita sia influenzata dalla qualità del suono. Questo è particolarmente vero per la qualità acustica degli ambienti in cui trascorriamo gran parte della nostra giornata, sia che siano interni o esterni, come luoghi di lavoro o di svago. La qualità acustica di un ambiente può avere un impatto significativo sulla nostra salute e sulla nostra capacità di lavorare e concentrarci.
In Italia esistono due diverse normative per i limiti massimi da non superare per le immissioni di rumore nelle abitazioni:
- Il D.P.C.M. 14/11/97 «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore» che è la normativa applicata negli accertamenti di ASL o ARPA.
- La prassi giurisprudenziale del criterio comparativo di non oltre 3 dB sul rumore di fondo, criterio comunemente applicato dal Consulente Tecnico d’Ufficio, CTU, incaricato dal Giudice nel corso della vertenza giudiziaria.
Entrambe queste normative fissano in 3 dB la differenza massima da non superare con e senza la sorgente di rumore in un’abitazione.
La diversità è nel modo di misurare questi 3 dB. La prima norma, quella della ASL-ARPA, prescrive di misurare il livello sonoro medio, mentre la seconda norma, quella di giurisprudenza, prescrive il “rumore di fondo” che è il valore medio dei minimi, minore del valore medio: perciò il limite massimo dei 3 dB della ASL-ARPA è più permissivo del limite dei 3 dB del Tribunale.
La conseguenza pratica della maggiore permissività del D.P.C.M. è che, spesso, al termine del sopralluogo nell’abitazione della persona che ha richiesto il sopralluogo stesso l’addetto della ASL-ARPA dichiara che il rumore rientra nei limiti massimi fissati dal decreto e quindi per loro il rumore è accettabile.
Invece per le persone che vivono in quella abitazione il rumore non è affatto accettabile!
Non potendo risolvere il problema per via amministrativa, mediante la ASL/ARPA, alla persona disturbata è consigliato rivolgersi a un consulente di acustica per effettuare rilievi fonometrici idonei per presentare ricorso in tribunale contro il gestore dell’attività che genera rumori intollerabili.
In altri casi, invece, la ASL/ARPA dichiara che il rumore eccede anche i limiti prescritti dal D.P.C.M. e comunica al sindaco detta infrazione. Il sindaco emette ordinanza di cessazione del disturbo entro un termine stabilito.